IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11; Visto lo statuto, emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 12 febbraio 1992, come modificato dal decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994, dal decreto rettorale 14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000, dal decreto rettorale 5 giugno 2001, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2001 e dal decreto rettorale 10 dicembre 2002, n. 1555, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003, ed in particolare l'art. 18, comma 1, l'art. 19 e l'art. 20, comma 1 dello stesso; Vista la delibera del senato accademico integrato del 25 luglio 2003, con la quale tale organo, sentiti la facolta' ed i dipartimenti, nonche', per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti, ha approvato le seguenti modifiche dello statuto di cui al decreto rettorale 10 dicembre 2002, n. 1555, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003: comma 1 dell'art. 1 «Natura giuridica, finalita' istituzionali, criteri di svolgimento dell'attivita» trasformando la denominazione dell'ateneo in «Universita' IUAV di Venezia». Il testo di ciascun articolo dello statuto ove compare la precedente denominazione viene conseguentemente adeguato; comma 3, lettera f) dell'art. 6 «Il senato accademico» sostituendo le parole «in numero pari ad un terzo dei presidi e comunque non inferiore a uno» con le parole «in numero corrispondente a quello dei presidi di facolta', assicurando la rappresentanza di ciascuna facolta» ed eliminando al paragrafo successivo le parole «una rappresentanza degli studenti iscritti presso l'Universita' IUAV»; art. 13-bis «Il collegio dei revisori dei conti» sostituendo al comma 2 le parole «un presidente, due membri effettivi e due membri supplenti designati dal consiglio di amministrazione tra esperti amministrativo-contabili su proposta del rettore e da questi nominati con proprio decreto.» con le parole «tre revisori effettivi, iscritti nel registro dei revisori contabili e due supplenti, designati dal consiglio di amministrazione tra esperti amministrativo-contabili, su proposta del rettore e da questi nominati con proprio decreto. Tra i revisori effettivi uno e' nominato tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze» e introducendo il seguente comma 3: «Il collegio e' regolarmente costituito con la presenza di tre componenti effettivi o supplenti che siano.»; Vista la nota del dirigente generale del servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio I - del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2003, prot. n. 2820, assunta al protocollo di IUAV in data 26 settembre 2003, prot. n. 16511, con la quale si comunica che non si hanno osservazioni da formulare in merito alle modifiche allo statuto dell'Ateneo di cui alla delibera del senato accademico integrato del 25 luglio 2003; Decreta: Articolo unico 1. Sono emanate, ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello statuto, le modifiche allo statuto emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 12 febbraio 1992, come modificato dal decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994, dal decreto rettorale 14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000 e dal decreto rettorale 5 giugno 2001, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2001 e dal decreto rettorale 10 dicembre 2002, n. 1555, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003. 2. Le modifiche entrano in vigore, ai sensi dell'art. 20, comma 1, secondo capoverso, dello statuto dalla data del presente decreto. 3. Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del nuovo testo dello statuto, secondo quanto disposto dallo stesso, i regolamenti di Ateneo saranno adeguati alla nuova denominazione. 4. Il presente decreto rettorale e' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per conoscenza al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio I, nonche' per conoscenza agli organi e strutture dell'Ateneo e al servizio comunicazione per la pubblicazione nel Web. Venezia, 1° ottobre 2003 Il rettore: Folin