IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11;
  Visto  lo  statuto, emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre
1991,  n.  24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  3  del  12 febbraio  1992,  come modificato dal decreto rettorale
26 ottobre  1994, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  260  del  7 novembre  1994,  dal  decreto  rettorale
14 giugno  2000,  n.  65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 160 dell'11 luglio 2000, dal decreto rettorale 5 giugno
2001,  n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  145  del 25 giugno 2001 e dal decreto rettorale 10 dicembre 2002,
n.  1555, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4
del 7 gennaio 2003, ed in particolare l'art. 18, comma 1, l'art. 19 e
l'art. 20, comma 1 dello stesso;
  Vista  la  delibera  del  senato accademico integrato del 25 luglio
2003,   con   la   quale  tale  organo,  sentiti  la  facolta'  ed  i
dipartimenti,  nonche', per quanto di sua pertinenza, il senato degli
studenti,  ha approvato le seguenti modifiche dello statuto di cui al
decreto   rettorale  10 dicembre  2002,  n.  1555,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003:
      comma 1 dell'art. 1 «Natura giuridica, finalita' istituzionali,
criteri  di  svolgimento dell'attivita» trasformando la denominazione
dell'ateneo in «Universita' IUAV di Venezia».
      Il  testo  di  ciascun  articolo  dello  statuto ove compare la
precedente denominazione viene conseguentemente adeguato;
      comma   3,  lettera  f)  dell'art.  6  «Il  senato  accademico»
sostituendo  le  parole  «in  numero  pari  ad un terzo dei presidi e
comunque non inferiore a uno» con le parole «in numero corrispondente
a  quello  dei  presidi di facolta', assicurando la rappresentanza di
ciascuna  facolta»  ed  eliminando  al paragrafo successivo le parole
«una  rappresentanza  degli  studenti  iscritti  presso l'Universita'
IUAV»;
      art. 13-bis «Il collegio dei revisori dei conti» sostituendo al
comma  2  le parole «un presidente, due membri effettivi e due membri
supplenti  designati  dal  consiglio  di  amministrazione tra esperti
amministrativo-contabili su proposta del rettore e da questi nominati
con proprio decreto.» con le parole «tre revisori effettivi, iscritti
nel  registro  dei  revisori contabili e due supplenti, designati dal
consiglio di amministrazione tra esperti amministrativo-contabili, su
proposta  del rettore e da questi nominati con proprio decreto. Tra i
revisori  effettivi  uno  e'  nominato  tra i dirigenti del Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca  e  uno  in
rappresentanza   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze»  e
introducendo  il  seguente  comma  3:  «Il  collegio  e' regolarmente
costituito  con  la  presenza di tre componenti effettivi o supplenti
che siano.»;
  Vista  la  nota del dirigente generale del servizio per l'autonomia
universitaria   e   gli   studenti   -  Ufficio  I  -  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2003,
prot.  n.  2820,  assunta  al protocollo di IUAV in data 26 settembre
2003,  prot.  n.  16511,  con  la  quale si comunica che non si hanno
osservazioni  da  formulare  in  merito  alle  modifiche allo statuto
dell'Ateneo  di cui alla delibera del senato accademico integrato del
25 luglio 2003;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Sono emanate, ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello statuto, le
modifiche   allo   statuto   emanato  con  decreto  direttoriale  del
9 dicembre  1991,  n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  3  del 12 febbraio 1992, come modificato dal decreto
rettorale   26 ottobre   1994,  n.  303,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994, dal decreto
rettorale  14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000 e dal decreto rettorale
5 giugno  2001,  n.  644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  145  del  25 giugno  2001  e  dal  decreto rettorale
10 dicembre  2002,  n.  1555,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003.
  2.  Le modifiche entrano in vigore, ai sensi dell'art. 20, comma 1,
secondo capoverso, dello statuto dalla data del presente decreto.
  3.  Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del
nuovo  testo  dello  statuto, secondo quanto disposto dallo stesso, i
regolamenti di Ateneo saranno adeguati alla nuova denominazione.
  4.  Il  presente  decreto rettorale e' trasmesso al Ministero della
giustizia  -  Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la prevista
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,
nonche' per conoscenza al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca  -  Servizio  per  l'autonomia  universitaria e gli
studenti  - Ufficio I, nonche' per conoscenza agli organi e strutture
dell'Ateneo e al servizio comunicazione per la pubblicazione nel Web.
    Venezia, 1° ottobre 2003
                                                    Il rettore: Folin